Adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore

ATTENZIONE! DAL LINK IN FONDO ALL’ARTICOLO E’ POSSIBILE SCARICARE LA BOZZA DEFINITIVA DELLO STATUTO

Cari Soci della Sezione di Lucca,

come molti di Voi sapranno con il Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni, cosiddetto Codice del Terzo Settore, il legislatore ha inteso modificare profondamente e unificare le varie norme regolatrici della vita dell’associazionismo, sia di quello “no-profit” sia di quello avente “scopo di lucro”.

Per avere un’idea dell’intento del Legislatore giova riportare l’Art. 1 del su detto Decreto Legislativo.

Art. 1 Finalità ed oggetto

  1. Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore. (ETS n.d.r.)

Nel merito il Decreto stabilisce come devono essere costituiti gli ETS, le norme di funzionamento e le procedure per interfacciarsi e interagire con gli Enti Pubblici (Comuni, Provincie, Regioni, Parchi, ecc), secondo principi di sussidiarietà e sinergia, al fine di potenziare quelle attività di carattere generale che contribuiscono al bene comune e al raggiungimento degli obiettivi dettati dalla nostra Costituzione.

Dal punto di vista pratico ne discende che il nuovo quadro legislativo impone alle Associazioni, e agli altri Enti privati previsti, di essere costituite, gestite e regolate, secondo precise norme di Legge.

Mancando ciò non sarà possibile, per queste Associazioni, stipulare accordi per accedere a contributi e bandi o altri benefici, che gli Enti pubblici deliberino di adottare per favorire la realizzazione delle loro finalità istituzionali avvalendosi della collaborazione di ETS.

La nostra Sezione CAI è già in possesso della Personalità Giuridica e già iscritta, secondo la precedente normativa, all’albo provinciale e Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Ciò ci garantisce, almeno temporaneamente, l’iscrizione automatica nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), appunto come APS.

L’iscrizione definitiva potrà essere ottenuta, però, solo dopo che l’Assemblea dell’associazione avrà approvato le necessarie modifiche Statutarie, appunto richieste dal nuovo quadro legislativo, entro il 30 ottobre 2020.

Il nostro Consiglio Direttivo si è messo al lavoro nel corso del 2019, quando i Decreti attuativi e le Circolari Ministeriali avevano finalmente delineato il percorso normativo sulla cui linea sarebbe stato possibile lavorare.

Nel frattempo il CESVOT (Centro Servizi del Volontariato Toscano) ha cominciato ad organizzare dei Seminari informativi e proporre bozze di Statuti.

Oltre alla partecipazione a tali Seminari ed acquisire le Bozze statutarie proposte, ci siamo anche avvalsi di una loro Consulenza partendo dal nostro vecchio Statuto (quello vigente).

Purtroppo la Sede Centrale è stata un po’ più lenta nell’attivarsi a proporre Bozze di Statuto Tipo, forse confidando in ulteriore rinvio dei termini, come già era avvenuto in due occasioni; mentre il Gruppo Regionale si è mosso un po’ prima ed ha fornito spunti utili ed opportuni.

E’ stato quindi possibile andare avanti con il lavoro che è stato condizionato dall’emergenza COVID19 solo nella sua fase conclusiva, quando dovevamo raccogliere la consulenza del Notaio e l’approvazione degli Organi Centrali del CAI, nel momento in cui più c’era bisogno di efficienza.

La Bozza dello Statuto, elaborata ed approvata dal Consiglio Direttivo, verificata dal Notaio sulla rispondenza al dettato legislativo, l’abbiamo finalmente spedita alla Sede Centrale un po’ prima della metà di Giugno 2020.

Ora, in attesa del parere della Sede Centrale, che speriamo sia positivo, riteniamo opportuno dare ampia diffusione fra i Soci del Testo approvato dal Consiglio Direttivo, nel quale crediamo e ci riconosciamo, onde essere pronti alla Convocazione dell’Assemblea, nel rispetto dei termini.

Nell’esaminare la Bozza che ora diffondiamo, richiamiamo l’attenzione dei Soci su alcuni aspetti che hanno condizionato la sua stesura e l’adozione di certe norme nel testo. La legge ha introdotto una maggiore rigidità, rispetto al quadro normativo previgente, nei quorum e nelle maggioranze assembleari, alcune derogabili, almeno in parte, attraverso apposita norma statutaria, che abbiamo dovuto introdurre per evitare che in futuro fosse praticamente impossibile modificare lo Statuto.

Elenchiamo di seguito gli Articoli con maggior contenuto innovativo:

  • Art. 1 Definizioni varie e sigle obbligatorie.
  • Art. 3 Elencazione obbligatoria delle attività di carattere generale previste dall’Art. 5 del DL117/17,
    eventualmente svolgibili solo se elencante nello Statuto
  • Art. 7 Ammissione del Socio, nuova stesura rispondente al dettato della legge.
  • Art. 14 Organi della Sezione: sono tali solo quelli eletti dall’Assemblea.
  • Art.li 16 e 19 riguardanti la Convocazioni e le deliberazioni dell’Assemblea.
  • Art. 20 Composizione del Direttivo e scelta del Segretario e del Tesoriere.
  • Art. 27 Organo di controllo e revisione dei conti.
  • Art. 28 Condizioni di eleggibilità alle cariche Sociali.
    Onde arrivare preparati all’appuntamento Assembleare, invitiamo tutti i Soci che gradissero dei chiarimenti
    di scrivere tranquillamente alla Segreteria per esporre i loro quesiti.
    Li raccoglieremo tutti e li riuniremo in un unico documento, insieme con le risposte del Direttivo.
    Buona lettura e buona montagna.

Il Consiglio Direttivo della Sezione

Note: CC Art. 2382 – Cause di ineleggibilità e di decadenza. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi [c.c. 2380-bis; c.p. 32].

CC Art. 20 – Convocazione dell’assemblea delle associazioni. L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio [c.c. 2364, n.1].

L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale [c.c. 2367; disp. att. c.c. 8].

Clicca qui per scaricare la bozza definitiva dello Statuto.

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